venerdì 14 settembre 2012

Anche Quella nel segno dell'Emergenza

Eccolo là, un docente di Diritto Costituzionale (mica pizza e fichi) ha la soluzione pronta per la legge elettorale: un bel decreto che, TAC, scavalchi il Parlamento e superi i conflitti. E' Michele Ainis a scrivere queste cavolate dalla prima pagina del Corriere della Sera.
Cavolate perchè è proprio la Costituzione a prescrivere il coinvolgimento del Parlamento in materia elettorale (art. 72). E meno male.
Ma Ainis della Carta se ne infischia, e spulcia nei codici legislativi, imbattendosi nella legge 400/1988, che, in applicazione del citato articolo 72, vieta all'articolo 15 la decretazione d'urgenza per le leggi di questo tipo.
E commenta "è una legge ordinaria, e dunque non può vincolare le leggi successive, né i decreti con forza di legge“ (grazie a Libernazione per lo spunto, ndr).

Una visione tutta particolare dello Stato di Diritto, dove si calpestano le leggi precedenti per farne di nuove, più utili, immediatamente fruibili e malleabili; e tutto in nome dell'Emergenza, dell'incapacità della politica di autoriformarsi ed autorinnovarsi.
Attenti perchè è con l'Emergenza che si è arrivati, sempre, nella storia, alle Leggi Speciali, alle Dittature ed alle privazioni delle Libertà.

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2 commenti:

  1. Art. 72.
    Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale.
    Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza.
    Può altresì stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.
    La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

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    Nell'articolo in questione neppure si parla dei decreti legge, all'ultimo comma sembrerebbe scritto ciò che tu dici, ma non è così, poiché si impone che in materia elettorale si adotti la procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera. È per lo meno dubbio che ciò comporti che la Costituzione vieti la decretazione in materia elettorale, laddove vi sono i requisiti per una tale decretazione. Puoi replicare che non vi sono i requisiti o che non vi sono mai i requisiti per la decretazione in materia elettorale, ma l'articolo 72 non c'entra nulla, poiché impone, alla mia modesta lettura, che, nel caso di decretazione in materia elettorale si dovrà poi convertire in legge seguendo l'iter normale, la "procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera". Certo sarebbe poi un bel problema da risolvere se non si riesce a convertire in legge. Per me è qui evidente un vulnus.

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    1. Ho modificato leggermente il post per chiarire meglio la questione, ed il rapporto tra l'articolo 72 della Costituzione (che non parla di decretazione d'urgenza, è vero, ma impone il coinvolgimento delle assemblee) e la legge 400/88 (che, nel dare attuazione alla disposizione della Carta, vieta l'uso di decreti legge).

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