Nella proposta di legge contro omofobia e transfobia approvata dalla Commissione Giustizia (ne parlo qui), è anche contenuta (credo per la prima volta in un testo di legge) le definizioni di orientamento sessuale e identità di genere.
Cioè, capito? Prima di questa legge (che ancora non c'è, per cui ancora adesso), l'omosessualità, giuridicamente, non esiste.
Questa la definizione che ne dà l'articolo 1 della bozza:
Art. 1 (Orientamento sessuale e Identità di genere)
Ai fini della legge penale si intende per:
1) «Orientamento sessuale» l’attrazione nei confronti di una persona dello stesso sesso, di sesso opposto o di entrambi i sessi;
2) «Identità di genere», la percezione che una persona ha di sé come appartenente al genere femminile o maschile, anche se opposto al proprio sesso biologico.
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