giovedì 5 aprile 2012

E' Proprio così Brutta?

E' pronto il testo definitivo della riforma del welfare 2012. Ora il ddl avvierà il suo iter in Parlamento per la discussione e l'approvazione delle Camere. In molti sostengono abbia prevalso il Monti 'politico' rispetto a quello 'economista'. Ed io non sono del tutto in disaccordo su questo.
Il Sole24ore e Repubblica tracciano una scheda con le modifiche più salienti:

APPRENDISTATO
Diventa la via ordinaria di ingresso nel mondo del lavoro (ma mi pare rimanga il limite ai 29 anni), e viene ridotta (per ora solo per i primi 3 anni) al 30% la quota di stabilizzazione (che da quel che ho capito, lega l'assunzione di nuovi apprendisti alla percentuale di stabilizzazioni nell'ultimo triennio).
Ma tranquilli, le 40 e passa forme di precariato rimangono vive e vegete (come mi segnalano i compagni di NONPIU).

TEMPO DETERMINATO
Costerà di più per le imprese utilizzare questo tipo di rapporto di lavoro (l'1,4%).
Nessuna novità sulla norma per cui, dopo 36 mesi di contratti a tempo determinato, scatta infine l'assunzione definitiva (è così anche ora).
Una buona modifica, che renderà un po' più difficile la riassunzione precaria reiterata dei lavoratori per le aziende, prevede che il periodo di tempo tra un contratto a termine e l'altro venga alzato a 60 e 90 giorni (dai 10 e 20 attuali), a seconda se il primo è durato meno o più di 6 mesi.

PARTITE IVA
Introdotta la presunzione del carattere coordinato continuativo. I requisiti sono tre: una collaborazione che dura più di sei mesi nell'arco dell'anno, che determina più del 75% dei ricavi del lavoratore e con la postazione del lavoro presso una delle sedi del committente. Se ricorrono almeno due di questi presupposti, si presume un rapporto di collaborazione coordinato e continuativo e non, come dovrebbe essere, autonomo ed occasionale.
Questo irrigidimento partirà però tra un anno, in risposta alle esigenze delle associazioni imprenditoriali.

DIMISSIONI IN BIANCO
Per porre fine al fenomeno delle dimissioni firmate dai lavoratori all'atto dell'assunzione (documento che l'azienda farebbe poi valere in caso ad esempio di gravidanza), si prevede la convalida del servizio ispettivo del Ministero del Lavoro. Ora, non voglio fare della polemica gratuita vista la portata della norma, ma non bastava riattivare la legge disposta dall'ex-viceministro Visco in questi casi, cioè dimissioni numerate emesse direttamente dal Ministero (norma abrogata poi dal Governo Berlusconi, ndr)?

ARTICOLO 18
Per i motivi discriminatori rimane l'obbligo di reintegro, ed anzi viene estesa la sua valenza anche alle aziende con meno di 15 dipendenti.
Per i motivi economici o disciplinari, viene ammorbidita la prima versione; il licenziamento individuale per motivi economici, riconosciuti come validi, è già previsto e non dà diritto né al reintegro né all’indennizzo.
Se il giudice ritiene non valido il motivo economico addotto dall’azienda, dovrà decidere per l’indennizzo economico, che sarà tra le 12 e le 24 mensilità (uno dei più alti in Europa) in base alle dimensioni dell’azienda, dell’anzianità del lavoratore e del comportamento delle parti nella fase di conciliazione. L'unico caso in cui il lavoratore avrebbe diritto al reintegro è se il giudice trovasse che i motivi addotti dall'azienda sono "manifestamente insussistenti".
Per i motivi disciplinari, se il giudice li riconosce validi, non scatta né il reintegro né l’indennizzo (com'è già ora); se non li ritiene fondati (se il fatto imputato al lavoratore non sussiste, o non è stato commesso dal lavoratore o se è un motivo punibile con una sanzione conservativa, secondo i contratti di settore), allora deciderà per il reintegro, in aggiunta al pagamento della retribuzione per tutto il periodo tra il licenziamento e il reintegro stesso;
in tutti gli altri casi di motivo ingiustificato ci sarà l’indennizzo, che lo stesso giudice stabilirà tra le 12 e le 24 mensilità. Ma questo rimanda al mio ragionamento qui.

Si poteva certamente fare di più, ma siamo sicuri che sia così terribile la Riforma dei Tecnici?

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