In rete impazza la protesta contro il famigerato comma 29 "ammazzablog" al DDL intercettazoni, che imporrebbe l'obbligo di rettifica per i blog entra 48 ore dalla richiesta, con le stesse modalità grafiche, di accesso etc etc. (avrete letto il testo un po' ovunque, suppongo). Ora, premesso che 48 ore sono effettivamente poche per un blog personale, che non ha una redazione o una viglianza permanente e può restare inattivo per giorni, settimane o mesi (nel caso di una vacanza, o, com'è successo a me, in caso di infortuni o convalescenze, ndr), l'architrave ideologico del testo mi pareva anche sensato. (dici e diffondi qualcosa di errato -> io te lo segnalo e te lo provo -> tu ti scusi e correggi)
Grazie agli amici di ValigiaBlu, che vigilano sull'integrità della libertà d'informazione sui media, mi sono schiarito le idee sulla 'rettifica':
"La rettifica prevista per i siti informatici è sostanzialmente quella della legge sulla stampa, la quale chiarisce che le informazioni da rettificare non sono solo quelle contrarie a verità, bensì tutte le informazioni, atti, pensieri ed affermazioni “da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità”, laddove essi sono i soggetti citati nella notizia. Ciò vuol dire che il giudizio sulla assoggettabilità delle informazioni alla rettifica è esclusivamente demandato alla persona citata nella notizia. Non si tratta affatto, in conclusione, di una valutazione sulla verità, per come è congegnata la rettifica in sostanza si contrappone la “verità” della notizia ad una nuova “verità” del rettificante, con ovvio scadimento di entrambe le “verità” a mera opinione (Cassazione n. 10690 del 24 aprile 2008: “l’esercizio del diritto di rettifica… è riservato, sia per l’an che per il quomodo, alla valutazione soggettiva della persona presunta offesa, al cui discrezionale ed insindacabile apprezzamento è rimesso tanto di stabilire il carattere lesivo della propria dignità dello scritto o dell’immagine, quanto di fissare il contenuto ed i termini della rettifica; mentre il direttore del giornale (o altro responsabile) è tenuto, nei tempi e con le modalità fissate dalla suindicata disposizione, all’integrale pubblicazione dello scritto di rettifica, purché contenuto nelle dimensioni di trenta righe, essendogli inibito qualsiasi sindacato sostanziale, salvo quello diretto a verificare che la rettifica non abbia contenuto tale da poter dare luogo ad azione penale”)."
Anche se io dico quindi che Andrea è un ladro, e documento la mia affermazione con una sentenza di condanna di furto, lui può comunque chiedermi la rettifica, ed anzi obbligarmi a dichiarare il falso. Perfetto, insomma.
Quello che non ho capito bene, è se in tutto questo debba comparire o meno un giudice. Mi spiego, la vecchia litania da educazione civica a scuola dice che 'il Parlamento fa le leggi e i Giudici le applicano', perchè allora qui si scavalca proprio la Magistratura? Visto che non riescono ad ostacolarla la ignorano proprio?
La mia conclusione, avvalorata da quella di uno studioso del diritto, è l'INCOSTITUZIONALITA' di questa norma. Solo un consiglio però voglio dare ai vari suonatori ed amplificatori di tam tam mediatici: comma 29 di che?! Di quale articolo? Firmatari? (comma 29, art.1, DDL n.733, i firmatari dell'emendamento non li ho trovati..) E' anche la vaghezza delle informazioni in rete che depotenziano la protesta consapevole...
Comunque, ai loro tempi i fascisti ed i comunisti almeno avevano un po' di stile nell'imporre il loro controllo egemonico su tutto, questi qui invece buttano idee alla rinfusa fregandosene di tutto il resto...
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