Ok, l'imputato può mentire, ma i testimoni?
Nel 1991, quando la politica aveva tutti i motivi per contrastare l'azione della magistratura, è stato inserito il comma 4bis nell'articolo 381 del codice di procedura penale, che dice:" Non è consentito l'arresto della persona richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle."
Il reato di falsa testimonianza esiste ancora, altroché (anche se non ho ben chiaro come si coniughi con il suddetto art. 381 cpp), però l'articolo 371bis, partorito anch'esso in quegli anni, prevede che non possa essere processato fino al termine della causa nella quale egli ha reso la falsa testimonianza. E la prescrizione va.
Prima della riforma del sistema inquisitorio del 1988, invece, il bugiardo veniva subito arrestato e processato.
In definitiva, sarebbe buona cosa abolire il comma 4bis dell'articolo 381 e reintrodurre l'immediata azione penale nei confronti di un falso testimone.
Se sei d'accordo con me, scrivimi o diventa mio sostenitore, collegati alla mia pagina Facebook.
Nessun commento:
Posta un commento